Art. 2

Funzioni dell'Ufficio

In vigore dal 1 ott 1998
1. L'Ufficio italiano dei cambi, in regime di convenzione con la Banca, svolge, quale ente strumentale della Banca stessa, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera. Svolge altresì l'attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. All'Ufficio si applicano le norme stabilite per la Banca in materia di ordinamento e di giurisdizione. 2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma. 3. L'Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che la Banca ritenga opportuno demandargli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-26;319#art-2

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Funzioni dell'Ufficio (Art. 2 Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) — Testo vigente | Portale Normativo