Art. 5
Disposizioni di attuazione
In vigore dal 1 set 1998
1. Per quanto non specificamente stabilito dagli , si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-09;283#art-5