Art. 5 · Disposizioni di attuazione

Art. 5

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Disposizioni di attuazione

In vigore dal 1 set 1998
1. Per quanto non specificamente stabilito dagli , si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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