Art. 3

Patrimonio dell'Ente, destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente

In vigore dal 1 set 1998
Patrimonio dell'Ente, destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente 1. L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. All'Ente è attribuito un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1. 3. Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato, con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui è titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. L'ordinato trasferimento delle risorse ai fini dell'inizio dell'attività dell'Ente pubblico economico è curato, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione straordinaria nominata dal Ministro delle finanze. Alla conclusione di tale procedura è insediato il consiglio di amministrazione di cui all', comma 1, lettera b). 5. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all', comma 3, del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ente, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione del patrimonio iniziale dell'ente, oltre alla quota parte dell'accantonamento per il fondo di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all'Ente. 6. L'Ente può assumere esclusivamente personale di professionalità adeguatamente qualificata, ove non sia reperibile fra il personale di cui al comma 1 dell'. 7. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali e alle assegnazioni di beni e personale ad esse afferenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-09;283#art-3

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