Titolo IV

Art. 27

Criteri di rilevazione delle operazioni

In vigore dal 9 lug 1998
(Criteri di rilevazione delle operazioni) 1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli del Regolamento (CE) n. 1103/97. 2. I poteri di cui all', comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformità con i principi del presente decreto. 3. Alle forme pensionistiche di cui all', comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo