Titolo IV
Art. 25
Bilancio consolidato
In vigore dal 9 lug 1998
(Bilancio consolidato)
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-25