Titolo IV

Art. 25

Bilancio consolidato

In vigore dal 9 lug 1998
(Bilancio consolidato) 1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'. 2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-25

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Bilancio consolidato (Art. 25 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo