Titolo IV
Art. 20
Operatori economici diversi dalle imprese
In vigore dal 9 lug 1998
(Operatori economici diversi dalle imprese)
1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'.
L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-20