Titolo IV
Art. 27
27 / 57Criteri di rilevazione delle operazioni
In vigore dal 9 lug 1998
(Criteri di rilevazione delle operazioni)
1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli del Regolamento (CE) n. 1103/97.
2. I poteri di cui all', comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformità con i principi del presente decreto.
3. Alle forme pensionistiche di cui all', comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-27