Art. 8
Norme finali e transitorie
In vigore dal 23 giu 1998
1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.
3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell' disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.
6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le università determinano, all'atto dell'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle università che intendono istituire le predette facoltà e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.
8. Al sostegno finanziario delle università che attivano le finalità e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unità previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unità previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.1.2.2. è progressivamente trasferito all'unità previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-05-08;178#art-8