Art. 7
Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
In vigore dal 23 giu 1998
1. Le università possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonché ad altre attività connesse ai compiti istituzionali delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-05-08;178#art-7