Art. 7

Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano

In vigore dal 23 giu 1998
1. Le università possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonché ad altre attività connesse ai compiti istituzionali delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-05-08;178#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo