Art. 4

Istituto universitario di scienze motorie di Roma

In vigore dal 27 ott 1999
1. L'ISEF di Roma è trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le università e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie è attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'. 2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di sei componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti anche stranieri delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attività e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facoltà, nonché quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli della legge 9 maggio 1989, n. 168. 4. Il comitato dura in carica tre anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonché le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto. 5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianità maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-05-08;178#art-4

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