Art. 15

In vigore dal 26 mag 1998
1. Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-15

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