Art. 14

In vigore dal 26 mag 1998
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni finali e transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: "nel settore agricolo" sono inserite le seguenti "e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "e di quella dell'imposta personale sui redditi"; c) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000."; d) nel comma 6, le parole: "costituisce credito d'imposta, ai fini del versamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "può essere computata in detrazione dall'imposta".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-14

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