Art. 11

In vigore dal 26 mag 1998
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni per nuove iniziative produttive, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: "210. Per le iniziative produttive intraprese" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1 gennaio 1997,"; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali. — Testo vigente | Portale Normativo