Art. 41

In vigore dal 23 apr 1998
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80#art-41

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