Art. 40

In vigore dal 23 apr 1998
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80#art-40

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Art. 40 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. — Testo vigente | Portale Normativo