Art. 37
In vigore dal 23 apr 1998
1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80#art-37