Titolo III›Capo IV
Art. 86
Gestione del demanio idrico
In vigore dal 1 gen 2001
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-86