Titolo IIICapo IV

Art. 86

Gestione del demanio idrico

In vigore dal 1 gen 2001
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-86

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Gestione del demanio idrico (Art. 86 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo