Titolo III›Capo III
Art. 83
Compiti di rilievo nazionale
In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell';
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell' del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-83