Titolo II›Capo III
Art. 17
Definizioni
In vigore dal 6 mag 1998
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all', comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-17