Art. 86 · Gestione del demanio idrico
Titolo IIICapo IV

Art. 86

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Gestione del demanio idrico

In vigore dal 1 gen 2001
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-86