Art. 5
Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa
In vigore dal 9 apr 1998
Modifiche alla disciplina in materia
di soppressione dei servizi autonomi di cassa
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', comma 3, primo periodo, dopo le parole: "è effettuata", è inserita la seguente: "anche";
b) all'articolo 10:
1) nel comma 2, primo periodo, le parole: "per il concessionario" sono soppresse; nel medesimo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.";
2) nel comma 3, è soppresso il secondo periodo;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.";
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali.";
5) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56#art-5