Art. 1

Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

In vigore dal 9 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese; Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese; Visto l', comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998; Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998; Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: "8 giugno 1990, n. 142," sono inserite le seguenti: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"; nello stesso comma, al terzo periodo, le parole: "secondo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo"; b) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: ", ottavo e nono", sono sostituite dalle seguenti: "e ottavo"; c) nell'articolo 21, quarto comma, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente."; d) nell'articolo 25, primo comma, le parole da "entro l'anno nella cui dichiarazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."; e) all'articolo 34: 1) nel comma 4, le parole: "ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari" sono soppresse; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: "nei centri abitati" sono sostituite con le seguenti: "nelle zone"; f) nell'articolo 38 -bis, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni."; g) all'articolo 74: 1) nel primo comma, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."; 2) nel decimo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "senza diritto a detrazione"; nel medesimo comma, al secondo periodo, le parole: "un volume di affari superiore" sono sostituite dalle seguenti: "cessioni per un importo superiore"; nello stesso comma, al terzo periodo, le parole da "di cui all'articolo 25" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 38 -bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi"; h) nell'articolo 74 -ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, semprechè dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.". 2. Le disposizioni di cui all', secondo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1 gennaio 1998, dalle società ed enti di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell' del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai beni ivi indicati. 3. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall' del presente decreto, si applicano alle cooperative agricole a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56#art-1

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