Art. 2
Modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
In vigore dal 9 apr 1998
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) nel comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo articolo 12, come sostituito dall' del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. In sede di prima applicazione non si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998.";
b) all'articolo 17:
1) nel comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall' del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.";
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
c) all'articolo 25:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "dall'anno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di maggio 1998";
2) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito del seguente: "La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; nel medesimo comma il quarto periodo è soppresso.
2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "entro il 15 marzo di ciascun anno", sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.".
3. Resta comunque ferma la disposizione di cui all', comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56#art-2