Art. 3
In vigore dal 24 apr 1998
1. Ai sensi e per gli effetti dell', comma 6, della citata legge n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attività esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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