Art. 1

In vigore dal 31 dic 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto legislativo: 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalità di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonché i controlli in merito all'uso del certificato stesso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione e comunque non oltre il 1 luglio 2001.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;85#art-1

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