Art. 2
In vigore dal 24 apr 1998
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari alla conversione di cui al comma 1.
3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della presentazione della domanda di conversione.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la gradualità del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformità ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un ulteriore aumento della capacità di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1:
a) agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di società costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II -bis del codice civile;
b) alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra più imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
6. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro dei trasporti e della navigazione, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Le imprese che hanno usufruito dei benefici di cui all', comma 7, della legge n. 454 del 1997, ovvero che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno rinunciato, a favore di altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o parte del tonnellaggio ad esse attribuito, non possono aumentare la capacità di trasporto.
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