Parte I
Art. 4 quinquies
Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)
In vigore dal 29 apr 2026
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall', sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e del regolamento (UE) 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo.
Fermo restando quanto previsto dall', la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli .2, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli , paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 345/2013 e degli , paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 346/2013. Tali gestori sono iscritti in un apposito registro, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli , commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, 35-septies, 35-octies, 35-novies, 35-novies.1, 35-novies.2, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, 35-novies.6, 35-decies, 35-duodecies e 35-terdecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibili con il regolamento (UE) 345/2013 e il regolamento (UE) 346/2013.
2-bis. La Banca d'Italia è l'autorità competente a effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 345/2013 e dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) 346/2013 in caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF.
2-ter. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
a) dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli del citato regolamento;
b) dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli del citato regolamento.
2-quater. La Consob è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
a) dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli , lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento;
b) dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli , paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all', sono le autorità competenti ad adottare le misure previste:
a) dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell', lettere a) e b), del citato regolamento;
b) dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell', lettere a) e b), del citato regolamento.
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall' del regolamento (UE) 345/2013 e dall' del regolamento (UE) 346/2013. Essa riceve inoltre la notifica prevista dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 345/2013 e dall' del regolamento (UE) 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori.
3-bis. La Consob è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di pre-commercializzazione prevista dall' del regolamento (UE) 345/2013 e dall' del regolamento (UE) 346/2013, e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall', lettera o), del regolamento (UE) 345/2013 e dall', lettera o), del regolamento (UE) 346/2013.
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l'autorità competente a ricevere da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attività di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in Italia, ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 345/2013 e dell'- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dall' del regolamento (UE) 345/2013 e dall' del regolamento (UE) 346/2013 nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 345/2013 e all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 346/2013, nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi.
4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento (UE) 345/2013 e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
b) le informazioni previste dall', paragrafo 4, del regolamento (UE) 345/2013 e dall', paragrafo 5, del regolamento (UE) 346/2013.
4-ter. Con riferimento all', paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 345/2013 e all', paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 346/2013:
a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo è commercializzato prevista dall', paragrafo 3, del regolamento (UE) 345/2013 e dall', paragrafo 3, del regolamento (UE) 346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 345/2013 e all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 346/2013;
c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 345/2013 e dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall' del regolamento (UE) 345/2013 e dall' del regolamento (UE) 346/2013. La Consob è l'autorità competente a ricevere tale notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all', paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 345/2013 e all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 346/2013.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell', dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.
7-bis. I gestori registrati ai sensi del comma 2 possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai sensi dell'decies, alle condizioni stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che nel presente articolo "nella rubrica e ovunque ricorrano, le parole: «regolamento (UE) n. 345/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 345/2013», e le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 346/2013»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-4-quinquies