Sez. IV

Art. 147 bis

Assemblee di categoria.

In vigore dal 29 feb 2004
1. Gli si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-147-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo