Sez. IV
Art. 147 bis
Assemblee di categoria.
In vigore dal 29 feb 2004
1. Gli si applicano alle assemblee speciali
previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-147-bis