Sez. V

Art. 151 ter

Poteri del comitato per il controllo sulla gestione

In vigore dal 29 apr 2026
1. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. 2. Un componente del comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-151-ter

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