Art. 147 bis · Assemblee di categoria.
Sez. IV

Art. 147 bis

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Assemblee di categoria.

In vigore dal 29 feb 2004
1. Gli si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-147-bis