Sez. II
Art. 126
Convocazioni successive alla prima
In vigore dal 17 lug 2012
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.
2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall', commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purchè l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell', comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall', comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-126