Sez. I
Art. 124
Casi di inapplicabilità
In vigore dal 1 lug 1998
1. La CONSOB può dichiarare inapplicabili gli , comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-124