Sez. I
Art. 123
Durata dei patti e diritto di recesso
In vigore dal 1 lug 1998
1. I patti indicati nell', se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;
i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l', commi 1 e 2.
3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-123