Titolo IICapo V

Art. 125

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ". (Ordine di trattazione e discussione delle cause). - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-125

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Art. 125 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo