Titolo IICapo V

Art. 121

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-121

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Art. 121 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo