Titolo IICapo V

Art. 122

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è così modificato: a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316"; b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-122

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Art. 122 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo