Art. 6

Sovrintendente.

In vigore dal 24 feb 2004
1. Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità dell'Istituto. 2. Il sovrintendente: a) elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attività dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dell'Istituto; c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. 3. L'incarico del sovrintendente è conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile. 4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20#art-6

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