Art. 1

Trasformazione

In vigore dal 24 feb 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli , comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996; Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Trasformazione 1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione,.... Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20#art-1

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