Art. 1
Trasformazione
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20#art-1
Trasformazione
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20#art-1
L'articolo stabilisce la trasformazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato. La nuova fondazione subentra in tutti i diritti e nei rapporti attivi e passivi già facenti capo al precedente ente pubblico. Per gli aspetti non regolati dal decreto, si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Infine, viene fissata la sede legale a Roma e la sede amministrativa e operativa a Siracusa.
La norma dispone la trasformazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico da ente pubblico a fondazione di diritto privato per consentire un migliore e più razionale svolgimento delle sue funzioni.
La disposizione si applica all'Istituto nazionale per il dramma antico, trasformato in fondazione, e ai soggetti che intrattengono rapporti giuridici attivi o passivi con esso.
Un fornitore o un creditore che aveva un rapporto contrattuale aperto con il precedente ente pubblico vede ora la nuova fondazione subentrare esattamente nella stessa posizione giuridica, sia per i crediti che per i debiti.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33 è intervenuto sull'articolo 1 modificando il comma 2 e inserendo il nuovo comma 2-bis, che specifica l'ubicazione della sede legale a Roma e della sede amministrativa e operativa a Siracusa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.