Art. 9
Vigilanza e amministrazione straordinaria
In vigore dal 24 feb 2004
1. L'Ministero per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell', comma 2;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20#art-9