Art. 9

Vigilanza e amministrazione straordinaria

In vigore dal 24 feb 2004
1. L'Ministero per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell', comma 2; d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi. 2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. 3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20#art-9

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