Capo II
Art. 7
Organi
In vigore dal 15 ago 2015
1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all', comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-7