Capo I
Art. 3
Scopi
In vigore dal 15 gen 2004
1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artisticodocumentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-3