Capo I

Art. 5

Partecipazione

In vigore dal 15 gen 2004
1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia. 2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' del codice civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-5

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