Titolo II

Art. 14

Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

In vigore dal 1 gen 2016 al 31 dic 2026
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo