Art. 14 · Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
Titolo II

Art. 14

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Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

In vigore dal 1 gen 2016 al 31 dic 2026
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471#art-14