Titolo III

Art. 16

Abrogazione di norme

In vigore dal 16 lug 1998 al 31 dic 2026
1. Sono abrogati: a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) l', commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall' della legge 13 marzo 1980, n. 71; e) l', ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18; f) l', comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 2. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471#art-16

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