Titolo I
Art. 41
Determinazione delle eccedenze
In vigore dal 1 gen 2001
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56.
2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli , e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo..., e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli , dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all', comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo..., nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo..., e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all', commi 1 e 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-41