Titolo I
Art. 43
Riferimenti sistematici
In vigore dal 1 gen 1998
1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.
2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-43