Capo I

Art. 9

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

In vigore dal 19 nov 1999
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. 1. Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale. 2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1 ottobre 1999.Trascorso il periodo transitorio di cui all', comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo , comma 2, lettera a). 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede: a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all';

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-9

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