Capo I

Art. 12

Attuazione dei conferimenti

In vigore dal 25 dic 1997
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell', comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell', comma 4, lettera a), della legge n. 59. 2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-12

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Attuazione dei conferimenti (Art. 12 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo