Capo I
Art. 12
Attuazione dei conferimenti
In vigore dal 25 dic 1997
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell', comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell', comma 4, lettera a), della legge n. 59.
2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-12